DECRETO LEGGE SULLE OLIMPIADI INVERNALI CON NUOVE NORME SULLE DROGHE......GOVERNO SCHIFOSO!!!!!!
Droga, il testo votato con la fiducia
(Ddl Camera 7.2.2006)
Sì della Camera con 307 sì alla fiducia al governo sul decreto legge sulle Olimpiadi invernali che contiene anche le nuove norme di contrasto della tossicodipendenza. La nuova strategia prevede l’abolizione della differenziazione tra droghe leggere e pesanti, l’individuazione di un parametro investigativo più certo per colpire gli spacciatori, l’assimilazione delle strutture del privato sociale alle pubbliche, il maggiore ricorso alle misure alternative al carcere per i tossicodipendenti. Il testo è in sostanza lo stralcio del disegno di legge governativo sulle tossicodipendenze all’esame del Senato da quasi due anni, che ripesca 22 articoli degli originari 106. In dettaglio in primo luogo è stata abolita la distinzione tra droghe cosiddette pesanti e droghe cosiddette leggere, peraltro accreditata nella normativa vigente soltanto sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. A tal fine gli stupefacenti vengono raccolti in due tabelle, una delle sostanze psicotrope tout court, l’altra dei medicinali contenenti principi attivi stupefacenti. Nel progetto di revisione le condotte illecite riguardanti ogni tipo di sostanza stupefacente rientrante nella tabella I, sono punite con determinate sanzioni che non è lo stesso di quelle relative ai farmaci elencati nella tabella II, sezioni A, B, C, ritenute meritevole di un trattamento sanzionatorio più attenuato. Vengono poi introdotti dei criteri per il riconoscimento dell’illecito penale più certi e sicuri, cercando di ridurre gli spazi di eccessiva discrezionalità, attraverso l’introduzione, tra i parametri di valutazione, di quello quantitativo del principio attivo delle sostanze stupefacenti, da stabilirsi mediante apposito decreto del ministro della salute. In pratica, il dato quantitativo dei valori soglia del principio attivo dettagliati in tabella diviene uno degli elementi cardine della presunzione relativa di responsabilità penale, rispetto alla quale l’interessato, per andare esente da punizione, è tenuto ad assolvere ad un rigoroso onere di presentazione di elementi giustificativi. Tale onere diventerà più rigoroso da assolvere quanto maggiore è il quantitativo (superiore ai valori soglia) detenuto. Il valore soglia costituirà anche il criterio per la valutazione del fatto di lieve entità: infatti per valori inferiori al limite della “dose soglia” viene previsto un sistema amministrativo sanzionatorio che dovrebbe rappresentare un deterrente per contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti: si va dall’ammonimento del prefetto alla sospensione della patente di guida, a quella del porto d’armi o a quella del passaporto. La detenzione per uso esclusivamente personale viene quindi tollerata, senza più però la possibilità di riserva o di accumulo, dato che lo stesso uso viene considerato pericoloso per la salute individuale del consumatore con il rischio di una possibile cessione, anche solo parziale, a terzi (tossicodipendente-spacciatore). Con la riformulazione degli articoli 113 e 117 del testo unico viene stabilito che l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti può essere svolta in condizioni di uniforme parità, sia dai servizi pubblici già esistenti presso le unità sanitarie locali (SERT) sia dalle strutture private espressamente autorizzate. Per le strutture private l’autorizzazione avverrà solo in possesso di determinati requisiti. Quindi accanto ai SERT opereranno, in condizioni del tutto paritaria, le strutture private, svolgendo funzioni di prevenzione e d’intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti. Viene anche ridisciplinato l’istituto dell’accreditamento: le regioni potranno dettare gli ulteriori requisiti in presenza dei quali gli entri privati verranno accreditati e potranno così certificare lo stato di tossicodipendenza, anche al fine di permettere ai tossicodipendenti detenuti di ottenere i benefici penitenziari. Gli enti accreditati potranno inoltre convenzionarsi con il SSN per ottenere i contributi dallo Stato per l’attività svolta. La revisione degli articoli 89, 90 e 94 del testo unico è invece volto a dare maggiore accesso alle misure alternative al carcere per il tossicodipendente con una pena o un residuo di pena non superiore ai sei anni, aumentandola di due anni rispetto ai 4 anni attuali.. La condizione è che il tossicodipendente detenuto o in libertà in attesa di giudizio o agli arresti domiciliari abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma terapeutico e socio riabilitativo: se detenuto, fa istanza dio sospensione della pena al magistrato di sorveglianza il quale ordina la scarcerazione e l’applicazione della misura provvisoria, nel caso in cui l’istanza è ammissibile, c’è grave pregiudizio per la protrazione della detenzione e non c’è pericolo di fuga; se in libertà o agli arresti domiciliari, fa istanza al PM che, se ammissibile, sospende l’emissione o esecuzione dell’ordine di carcerazione. Il maggiore accesso alle misure alternative al carcere si ottiene con l’elevazione del limite di pena a sei anni per la concessione del beneficio della sospensione della pena stessa: si evita che il tossicodipendente condannato, una volta eseguito positivamente un programma terapeutico in comunità, sia costretto a rientrare in carcere per espiare il residuo di pena e vanificare così il percorso di recupero. (07 febbraio 2006)
(Ddl Camera 7.2.2006)
Sì della Camera con 307 sì alla fiducia al governo sul decreto legge sulle Olimpiadi invernali che contiene anche le nuove norme di contrasto della tossicodipendenza. La nuova strategia prevede l’abolizione della differenziazione tra droghe leggere e pesanti, l’individuazione di un parametro investigativo più certo per colpire gli spacciatori, l’assimilazione delle strutture del privato sociale alle pubbliche, il maggiore ricorso alle misure alternative al carcere per i tossicodipendenti. Il testo è in sostanza lo stralcio del disegno di legge governativo sulle tossicodipendenze all’esame del Senato da quasi due anni, che ripesca 22 articoli degli originari 106. In dettaglio in primo luogo è stata abolita la distinzione tra droghe cosiddette pesanti e droghe cosiddette leggere, peraltro accreditata nella normativa vigente soltanto sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. A tal fine gli stupefacenti vengono raccolti in due tabelle, una delle sostanze psicotrope tout court, l’altra dei medicinali contenenti principi attivi stupefacenti. Nel progetto di revisione le condotte illecite riguardanti ogni tipo di sostanza stupefacente rientrante nella tabella I, sono punite con determinate sanzioni che non è lo stesso di quelle relative ai farmaci elencati nella tabella II, sezioni A, B, C, ritenute meritevole di un trattamento sanzionatorio più attenuato. Vengono poi introdotti dei criteri per il riconoscimento dell’illecito penale più certi e sicuri, cercando di ridurre gli spazi di eccessiva discrezionalità, attraverso l’introduzione, tra i parametri di valutazione, di quello quantitativo del principio attivo delle sostanze stupefacenti, da stabilirsi mediante apposito decreto del ministro della salute. In pratica, il dato quantitativo dei valori soglia del principio attivo dettagliati in tabella diviene uno degli elementi cardine della presunzione relativa di responsabilità penale, rispetto alla quale l’interessato, per andare esente da punizione, è tenuto ad assolvere ad un rigoroso onere di presentazione di elementi giustificativi. Tale onere diventerà più rigoroso da assolvere quanto maggiore è il quantitativo (superiore ai valori soglia) detenuto. Il valore soglia costituirà anche il criterio per la valutazione del fatto di lieve entità: infatti per valori inferiori al limite della “dose soglia” viene previsto un sistema amministrativo sanzionatorio che dovrebbe rappresentare un deterrente per contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti: si va dall’ammonimento del prefetto alla sospensione della patente di guida, a quella del porto d’armi o a quella del passaporto. La detenzione per uso esclusivamente personale viene quindi tollerata, senza più però la possibilità di riserva o di accumulo, dato che lo stesso uso viene considerato pericoloso per la salute individuale del consumatore con il rischio di una possibile cessione, anche solo parziale, a terzi (tossicodipendente-spacciatore). Con la riformulazione degli articoli 113 e 117 del testo unico viene stabilito che l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti può essere svolta in condizioni di uniforme parità, sia dai servizi pubblici già esistenti presso le unità sanitarie locali (SERT) sia dalle strutture private espressamente autorizzate. Per le strutture private l’autorizzazione avverrà solo in possesso di determinati requisiti. Quindi accanto ai SERT opereranno, in condizioni del tutto paritaria, le strutture private, svolgendo funzioni di prevenzione e d’intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti. Viene anche ridisciplinato l’istituto dell’accreditamento: le regioni potranno dettare gli ulteriori requisiti in presenza dei quali gli entri privati verranno accreditati e potranno così certificare lo stato di tossicodipendenza, anche al fine di permettere ai tossicodipendenti detenuti di ottenere i benefici penitenziari. Gli enti accreditati potranno inoltre convenzionarsi con il SSN per ottenere i contributi dallo Stato per l’attività svolta. La revisione degli articoli 89, 90 e 94 del testo unico è invece volto a dare maggiore accesso alle misure alternative al carcere per il tossicodipendente con una pena o un residuo di pena non superiore ai sei anni, aumentandola di due anni rispetto ai 4 anni attuali.. La condizione è che il tossicodipendente detenuto o in libertà in attesa di giudizio o agli arresti domiciliari abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma terapeutico e socio riabilitativo: se detenuto, fa istanza dio sospensione della pena al magistrato di sorveglianza il quale ordina la scarcerazione e l’applicazione della misura provvisoria, nel caso in cui l’istanza è ammissibile, c’è grave pregiudizio per la protrazione della detenzione e non c’è pericolo di fuga; se in libertà o agli arresti domiciliari, fa istanza al PM che, se ammissibile, sospende l’emissione o esecuzione dell’ordine di carcerazione. Il maggiore accesso alle misure alternative al carcere si ottiene con l’elevazione del limite di pena a sei anni per la concessione del beneficio della sospensione della pena stessa: si evita che il tossicodipendente condannato, una volta eseguito positivamente un programma terapeutico in comunità, sia costretto a rientrare in carcere per espiare il residuo di pena e vanificare così il percorso di recupero. (07 febbraio 2006)
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